Apertura partita Iva con Regime forfettario dei Contribuenti Minimi: La Guida Fiscale, i vantaggi e le novità

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

L’apertura della partita Iva con il nuovo regime forfettario dei contribuenti minimi si basa su un calcolo semplificato delle tasse (imposte sostitutive Irpef) che non sempre ha una convenienza e nel seguito vedremo perchè con l’ausilio di una tabella con degli esempi pratici.

Aprire la partita Iva applicando il regime forfettario dei minimi o con il regime forfettario è una opportunità introdotta dal fisco per i liberi professionisti o lavoratori dipendenti che rispettano alcune condizioni e/o requisiti e a cui sono concesse delle agevolazioni fiscali attraverso l’applicazione di una imposta sostitutiva sui ricavi incassati ed una riduzione degli oneri amministrativi con l’esenzione della compilazione di alcuni registri.

I due regimi agevolati Iva attualmente disponibili

La premessa è che per chi si affaccia alla nuova attività dal 2016 o decide di passare dal regime ordinario a quello forfettario dei minimi in vigore dal 2016 esistono diversi regimi rientranti in due grandi categorie: ordinario o agevolato. Non sempre quello agevolato conviene o si può applicare in quanto sottostà a diverse condizioni:

I regimi attualmente applicabili per i lavoratori autonomi o professionisti sono i seguenti:

  • Regime forfettario dei minimi
  • Regime semplificato
  • Regime IRI
  • Regime Ordinario

Facciamo però una breve cronistoria per quello che concerne il regime forfetario dei minimi perchè moltissimi di voi hanno aperto la partita in questi anni e di novità, come vedrete ce ne sono state molte.

I pochissimi :-) regimi introdotti negli ultimi anni sono questi…sono proprio due due guardate!

  • Regime dei contribuenti minimi“, il regime disciplinato dall’art. 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244 del 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011;
  • Regime delle nuove attività produttive“, il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 13 della legge n. 388 del 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2014;
  • ” Regime fiscale di vantaggio“, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità disciplinato dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011 e dall’art. 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244 del 2007, in vigore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014. Tale regime aveva assorbito quello dei contribuenti minimi;
  • Regime contabile agevolato“, il regime disciplinato dall’art. 27, comma 3, del D.L. n. 98 del 2011, in vigore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014;
  • Legge di stabilità per il 2016“, legge 28 dicembre 2015 n. 208 – Nuovo regime dei minimi
  • Legge di stabilità per il 2015“, legge 23 dicembre 2014, n. 190. – Nuovo regime forfettario dei minimi

In sintesi quelli che ci interessano in questa sede sono il regime dei minimi con aliquota al 5% ex Legge n.244 del 2007 sia nell’ipotesi in cui accediate al nuovo regime forfettario dei lavoratori autonomi con aliquota al 15%  (dal 2016 diventa al 5% se rispettate anche il requisito della novità) ex Legge n.190 del 2014.

Quali sono i vantaggi del regime dei contribuenti minimi

Il primo vantaggio si rintraccia nell’applicazione di una imposta sostitutiva secca del 15% a titolo di Irpef, Ires, Iva ed Irap e in luogo della tassazione per scaglioni di reddito IRPEF ben più alta (il primo scaglione parte dal 23% per farvi un’idea veloce) anche se non conveniente come il precedente regime dei minimi in vigore fino al 2014 con aliquota al 5% qualora si rispettino alcuni requisiti previsti dal legislatore per godere di questo importante regime di agevolazione. Tuttavia con la legge disabilità 2016 viene riproposto il regime con la riduzione del reddito imponibile ridotto di un terzo il che equivale praticamente tornare all’imposta del 5% sempre che rispettiate il requisito della novità del regime forfettario dei minimi.

Semplificazioni amministrative e contabili

Sono previste una serie di semplificazioni ai fini non solo delle imposte dirette – perché prevedono una imposta sostitutiva unica, non viene applicata Iva o ritenute d’acconto in fattura – ma saranno esonerati dalla tenuta delle scritture contabili e dalle registrazioni nella tenuta dei libri contabili, registri e scritture contabili che saranno praticamente azzerati e prevedendo quasi esclusivamente gli obblighi dichiarativi relativi al modello unico e per il quale dovrete compilare il quadro CM o LM. Tuttavia ai fini Iva permangono gli obblighi di fatturazione, numerazione, certificazione dei corrispettivi e l’autofatturazione, modelli intrastat, black list (quest’ultima abolita). Si parla di emissione delle fatture ma non di applicazione Iva al suo interno.

Per approfondire tutte le semplificazioni e le ripercussioni vi invito a leggere l’articolo dedicato proprio ai vantaggi e le agevolazioni previste per il regime dei contribuenti minimi dove sono tutti elencati.

Chi può aderire al regime dei contribuenti minimi

Iniziamo con il dire che coloro che vogliono iniziare la propria attività dal 2015 non dovranno più rispettare tutti i requisiti sotto riportati per i contribuenti minimi valido fino al 2014 ma dei nuovi coefficienti che dipenderanno dal coefficiente di attività ateco che avete utilizzato al momento dell’apertura di partita Iva. Scompare quindi un solo limite dei ricavi che ora si declina in più limiti.

I requisiti li trovate indicati nella Guida al regime forfettario dei minimi naturalmente gratuita anche se ve li sintetizzo qui nel seguito. I contribuenti devono dimostrare di:

a) aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori ai limiti indicati nell’allegato 4 alla legge n. 190 del 2014; a tal proposito vi segnalo la decisione UE dell’8 novembre 2016 che da la possibilità all’Italia di prorogare il regime dei contribuenti minimi fino al 2019 con innalzamento del limite a 65 mila euro. Maggiori dettagli li trovate nell’articolo dedicato al regime dei minimi con limite a 65 mila euro. In pratica nella tabella che trovate più sotto per ciascun codice attività vi è un limite di ricavi da rispettare per la permanenza nel regime dei minimi. Il limite occhio perchè deve essere parametrato all’effettivo periodo di svolgimento dell’attività. A titolo di esempio se iniziato il primo gennaio e finiste il 31 dicembre il limite è peno, ma se iniziate il 30 giugno e finite il 31 dicembre si considera solo metà limite.

b) abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio (articolo 70 D.lgs. n. 276 del 2003), lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori (articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 – di seguito TUIR), anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, a norma dell’articolo 61 del D.lgs. n. 276 del 2003.

c) il costo complessivo dei beni strumentali, assunto al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro (vedi sotto)

Acquisto beni strumentali minori di 20 mila euro

Nel triennio le spese per acquisti di beni strumentali non deve essere superiore a 20 mila euro: una causa di esclusione dai minimi da tenere d’occhio. Nel nuovo regime dei minimi dal  questo limite viene eliminato.

Il primo limite imposto era di 15 mila euro. Il nuovo limite dei 20 mila euro, introdotto dall’anno di imposta 2016, si deve ritenere riferito ai beni mobili (ex autoveicoli o mezzi) ed immobili (uffici, studi,ecc) adibiti all’attività di impresa e quindi strumentali e con questo intendo dire che se acquistiamo una macchina del valore di 20.000 euro a la adibiamo ad un utilizzo promiscuo dovremmo stimare quale sarà l’utilizzo strumentale e sulla base di questa percentuale calcolare quale valore rileverà ai fini del limite. Se supponiamo un utilizzo pari al 50% dell’attività strumentale allora considererò ai fini del limite solo 10.000 euro. A tal proposito vi invito a leggere l’articolo di approfondimento dedicato proprio al superamento del limite di beni strumentali nel nuovo regime forfettario dei minimi.

Trattamento Fiscale Macchinari e Attrezzature Regime Forfettario dei Minimi

Attenzione ai canoni di affitto dello Studio: anche i canoni di affitto dello studio rientrano nel calcolo del limite, almeno così è quanto emerge da un articolo letto dalla circolare 7/E del 2008 dell’agenzie delle entrate anche se devo dire che non mi trova assolutamente d’accordo per via del fatto che sto acquistando si la disponibilità di un bene strumentale ma non della sua proprietà e nemmeno ne avrei la possibilità di farlo trascorso un certo numero di mensilità come avviene nel contratto di leasing per cui stiamo parlando di un contratto di affitto per la fruizione di un qualcosa. Allora lo stesso principio andrebbe applicato all’acquisto di un biglietto dell’autobus utilizzato per andare nello studio?!?! Mah…

Esclusioni per chi applica i regimi speciali dell’Iva

Coloro che sono esplicitamente esclusi sono invece coloro che intendo applicare il regime dei minimi ma rientrano in uno dei regimi speciali di applicazione dell’Iva (esempio, agenzie di viaggio, editori, Sali e tabacchi, ecc) oppure coloro che non risultano essere residenti fiscalmente nel territorio Italiano. In questo sono riepilogati nel seguito: I soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito.

In particolare, come già disposto per i regimi agevolati del passato, non sono compatibili con i regimi speciali IVA riguardanti le seguenti attività:

  • Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972);
  • Vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
  • Commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
  • Editoria (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
  • Gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
  • Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
  • Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72 (articolo 74, sesto comma del D.P.R. n. 633/72);
  • Agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, del D.P.R. n. 633/72);
  • Agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge 413/91);
  • Vendite a domicilio (articolo 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/73);
  • Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36 del D.L. n. 41/95);
  • Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del D.L. n. 41/95).

Il requisito della novità: monitorare i tre anni precedenti l’accesso al regime dei minimi

Vi riporto un passaggio della norma molto importante in quanto consiste nel nuovo regime forfettario dei minimi di beneficiare della riduzione di un terzo del reddito imponibile il che si traduce in pratica nel ritorno all’applicazione del 5% di tassazione (direi piuttosto basita se la confrontiamo con il primo scaglione di reddito IRPEF che parte dal 23% !!!). Quel passaggio della norma che parla di tre anni precedenti letto insieme alla predisposizione di un regime valido solo per coloro che hanno aperto la partita IVA dopo per esempio inizialmente non capivo come interpretarlo, ma poi confrontandomi anche con altri colleghi mi sono convinto che questo potrebbe accogliere il caso di un professionista che svolgeva in passato attività sotto partita Iva ma che prima del l’ha cessata ed ora si trova a volerla riaprire. In questo caso non mi parrebbe esservi alcun problema per l’avvio della nuova attività sotto il regime dei minimi avendo oltrepassato o scontato il limite temporale dei 3 anni rispetto alla precedente attività.

Nella legge 190 del 2014 articolo comma 65, relativa al nuovo regime forfettario dei contribuenti minimi ritrovo il riferimento al principio della novità dell’attività secondo cui:

  • a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività’ di cui al comma 54, attività’ artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • c) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54.

La Legge di Bilancio 2018 Varia ulteriormente per l’ennesima volta i requisiti di accesso per cui vi invio a leggere l’articolo di approfondimento gratuito ad hoc per visualizzare quelli attuali. In pratica lo fa ogni anno ormai in barba a qualsiasi possibile pianificazione finanziaria e fiscale  futura.

Anche a tal fine potete leggere l’articolo di approfondimento dedicato al requisito della novità del regime forfettario dei minimi

Prestazioni occasionali e regime dei minimi

Se avete svolto prestazioni occasionali nel triennio precedente ed ora volete accedere al nuovo regime dei minimi dovreste a mio avviso verificare prima di tutto di voler svolgere un’attività nuova rispetto a quella precedente ed inoltre verificare se avete già fruito di qualche anno del regime dei minimi in modo da scalarli dai cinque di durata naturale del regime, semprechè non abbiate meno di 35 anni, caso in cui vi permette di fruirne fino al compimento di tale età.
Anche a tal fine vi segnalo altro articolo di approfondimento con dei chiarimenti che potrebbe esservi utile alle prestazioni occasionali in quanto nel nuovo regime forfettario è consentito il ricorso a lavoratori terzi, cosa che prima non poteva essere fatta pena l’esclusione immediata dal regime agevolato.

Vi segnalo fin da subito che dal 2019 questo limite viene eliminato.

Precedente o successivo lavoro come dipendente

Nonostante nella norma si intravede una limitazione tout court per l’accesso anche per i lavoratori dipendenti a mio avviso questa limitazione vale solo nel caso in cui l’attività nuova che si vuole svolgere nell’ambito del regime fiscale agevolato dei minimi non ne sia una mera prosecuzione, indipendentemente da fatto che il lavoro sia cessato dalla mia volontà. Nel caso invece abbian perso il lavoro o sono in mobilità allora posso accedervi comunque anche se rappresenta una mera prosecuzione del vecchio lavoro da dipendente. Nel seguito vi segnalo il nuovo articolo dedicato ad uno specifico tema: la compatibilità tra regime forfettario dei minimi o dai altri o successivi regimi fiscali agevolati e la circostanza di avere anche un rapporto di lavoro subordinato. Nell’articolo che trovate qui sotto approfondisco molti casi specifici che spero vi possano tornare utili. Vi sono infatti tipologie di contratti che consentono comunque l’accesso come anche altre circostanze che non impediscono comunque l’accesso o la permanenza nel regime.

Compatibilità Apertura Partita IVA e Lavoro Dipendente

Come aderire al regime dei contribuenti minimi

Per l’adesione al regime dei minimi teoricamente è necessario al momento dell’apertura della partita Iva con il software AA7/10 AA9/10, indicare l’opzione contribuenti minimi, ma qualora non ne siate a conoscenza al momento dell’apertura ricordate che è salvo il comportamento concludente del soggetto che adotta in fattura nella quale, rispetto ad una fattura normale vedremo che il titolare della partita Iva dovrà comportarsi in modo differente da un professionista ordinario. Nel seguito il modello per l’apertura da compilare e se volete farlo n line in calce a questo articolo trovate l’articolo dedicato al software di compilazione per l’apertura della partita IVA.

Modello aa9_AA9_12 mod

Software Apertura Partita Iva

Potete leggere la guida all’ iscrizione al regime dei contribuenti minimi.

Come fattura un contribuente Minimo

Rispetto alla fattura di un soggetto che fattura secondo le regole ordinarie e che come vedremo ha come prima linea della fattura gli onorari, a cui applicherà eventualmente una percentuale di contribuzione previdenziale, l’Iva supponiamo del 20% e per finire sottrarrà la percentuale trattenuta a titolo di ritenuta d’acconto dal sostituto di imposta, nel regime dei minimi invece avremo una fattura più semplice in cui in primis non avremo il rigo dedicato all’Iva e non avremmo neanche quello dedicato alla ritenuta d’acconto subita.

Visualizza la guida Fiscale alla fatturazione con esempi di fattura compilabili

Fatturazione Elettronica nel Regime Forfettario dei Minimi

Come Aprire l’attività con il regime dei Minimi

Avremo tuttavia un rigo finale pari al 15% a titolo di imposta sostitutiva che andrà ad abbattere il compenso percepito. La ritenuta subita andrà tel quel in dichiarazione dei redditi che come vedremo, nella maggioranza dei casi chiude con un piccolo credito ogni anno in relazione agli acquisti e alle spese e costi che subiamo nel corso dell’esercizio.
Inoltre l’imposta sostitutiva del 15% copre anche il pagamento dell’Irap, oltre che Iva, Irpef, e addizionali regionali e comunali, ma non i contributi previdenziali che pertanto continueranno ad essere dovuti o alla propria cassa previdenziale o all’INPS. IN tal modo si supera ampiamente il 20% di tassazione e forse credo vi stiate rendendo conto che tra scaglioni IRPEF e contributi previdenziali la tassazione sfiora il 50% se non addirittura la supera.

Caso pratico di calcolo: Tabella

Prendiamo l’esempio di un giovane dottore commercialista o di un avvocato che percepiscono ricavi (criterio di cassa non ve lo scordate anche perchè una cosa è emettere una fattura ed una cosa è incassarla e questo il fisco lo sa) per un ammontare pari a 20 mila euro annui durante l’anno di imposta 2017. Supponiamo che, lavorando presso uno studio associato abbia sostenuto poche spese per un ammontare pari a 4 mila euro annui, oltre a 4 mila euro di contributi previdenziali INPS versati alla propria cassa di appartenenze forense.

Nel seguito l’esempio con il calcolo delle tasse da versare

Compensi percepiti

€ 20.000

Spese

€ 4.000

Reddito imponibile lordo

€ 20.000 x 78% = € 15.600

Contributi previdenziali

€ 4.000

Reddito imponibile netto

€ 15.600 – € 4.000 = € 11.600

Imposta sostitutiva

15%

Imposta sostitutiva

€ 1.740 x 15% = € 1.740

Come potete vedere da questo semplice esempio potete trarre subito delle importanti conclusioni che vi guideranno nella valutazione di convenienza del regime forfettario. Sfatiamo infatti il mito che sia sempre conveniente. Possiamo dire che difficilmente lo è, ma non sempre è un calcolo veloce con il commercialista lo dobbiamo fare.

Nuovo Regime Forfettario dei Minimi: Cosa Cambia dal 2019

Consigli pratici

Una volta capito se potete accedere al regime forfettario dei minimi capiamo cosa si deve fare in pratica. Vi consiglio anche di leggere l’articolo dedicato ai primi passi per l’apertura della partita Iva che vi spiega come procedere in pratica dalla scelta dei moduli da compilare a come si effettuano i versamenti, i tempi e costi dell’apertura e della gestione della amministrazione e della contabilità.

Versamento Acconto dei contribuenti minimi

Vi troverete poi ad aver a che fare con il calcolo dell’Acconto Irpef, Irap, Iva contribuenti Minimi.

Sintesi detrazioni per libero professionisti con partita Iva
Regime Fiscale forfettario dei minimi

111 Commenti

  1. Ecco cosa mi hanno risposto dall’Ag. delle Entr.:
    “Non ci sono limiti all’aggiunta di altri codici. La informo altresì che ogni ulteriore attività segnalata è soggetta al controllo degli studi di settore”.
    Ma se sono appena entrato nel regime dei minimi perché mai dovrei ricadere negli studi di settore? Solo perché farei una terza attività? Non capisco il problema e questo modo di ragionare del Fisco. Se apro una terza attività non è perché faccio grandi affari, bensì perché sto provando un’altra strada per provare ad incassare qualcosa, ovvero per lavorare, forse a lorsignori fa schifo la gente che prova a fare qualcosa?
    Grazie per questa e le future risposte!

  2. Non mi ricordo proprio di un collegamento tra numero di codici ATECO e studi di settore, forse si riferiva ada latra caratteristica che la faceva rientrare?

  3. Buongiorno,
    io ho aperto la P.IVA a novembre 2015 con due codici Ateco.
    Ora vorrei aggiungerne un terzo perché sto provando svariate strade, ma un dipendente dell’Ag. delle Entrate mi ha detto che con un terzo codice, questa ulteriore attività rientrerà negli studi di settore. Ovviamente ciò non mi farebbe affatto comodo, anzi, dato che non so quanto questa attività mi farà incassare.
    Vorrei sapere se è vero e cosa si rischia ricavando poco, grazie

  4. Perchè forse è il primo anno o secondo di applicazione. Vedrà a che a giugno non pagherà quasi niente. Si chiamano acconti proprio per avere questa finalità solo che la prima volta che si pagano sono un salasso è naturale

  5. Vorrei capire sto nei regimi dei minimi nn supero i trentamila..come mai devo pagare 3.800euro di f24 piu 2000 di acconto tranne 3.600 di contributi?????

  6. Ce ne sono due di regimi per cui valuti in base alle specifiche caratteristiche e al momento di apertura a quale vuole andare e a ciascuno corrispnderanno dei limiti nei ricavi.

  7. buongiorno,
    se apro partita iva a novembre 2015, optando per il nuovo regime forfettario che limite di fatturato devo rispettare? Devo rapportare i limiti indicati dalle tabelle ministeriali? Ringrazio e saluto.

  8. buongiorno vorrei porre una domanda.
    io ho una partita iva aperta al 2012 non ancora chiusa intestata a una societa’ vorrei sapere se posso aprire una ulteriore partita iva nel regime dei minimi intestata a me persona fisica e se ci sono dei debiti dalla precedente come vengono calcolati per il recupero? e in che modalita?
    grazie

  9. Salve , sono fotografo e l anno scorso in data luglio 2014 ho cessato la mia partita iva con codice ateco 742019 con regime ordinario . Oggi vorrei riaprire la partita iva con lo stesso codice ateco ma beneficiando del regime forfettario . Posso farlo? Grazie

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